Descrizione:
la L.R. 32/82 e s.m.i. vieta la raccolta, la detenzione e la commercializzazione delle specie a protezione assoluta e consente per tutte le altre specie la raccolta giornaliera di un massimo di CINQUE esemplari a persona (senza però estirpare le radici).
Per la raccolta di quantitativi maggiori è possibile richiedere apposita AUTORIZZAZIONE al Presidente dell'Unioen Montana Alpi Marittime
Come Fare:
La richiesta, in marca da bollo, di apposita AUTORIZZAZIONE alla raccolta di erbe spontanee e prodotti del sottobosco, deve essere indirizzata al Presidente dell'Unione Montana Alpi Marittime e redatta su apposito modello predisposto dall'Ente.
L'Autorizzazione verrà rilasciata in bollo, sarà valida su tutto il territorio dell'Unione Montana Alpi Marittime, per tutti i giorni dell'anno e avrà validità di un anno a partire dalla data di rilascio.
La raccolta di quantità superiori ai limiti fissati e di piante non riportate nell'autorizzazionecomporta il ritiro della stessa e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Informazioni specifiche:
RACCOGLITORI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA E DETENTORI DI PARTITA IVA:
Per i raccoglitori per i quali la raccolta di flora spontanea costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, qualora non ne derivi una grave compromissione per l'equilibrio naturale e ambientale, possono essere autorizzati alla raccolta delle erbe spontanee in quantitativi superiori a quelli consentiti.
Documenti allegati:
Modello domanda autorizzazione (52,54 KB)
Quantitativi autorizzabili per raccolta erbe (51,43 KB)
Regolamento vigente (593,23 KB)